Articolo 2 del Decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 3
Articolo 1Articolo 3
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12 gennaio 2016
Art. 2. Disposizioni transitorie 1. I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 24 giugno 2015, in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2016
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