Articolo 3 del Decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 3
Articolo 2Articolo 4
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12 gennaio 2016
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria 1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2016
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