Articolo 11 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
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Art. 11. Energia elettrica da fonti rinnovabili 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28)) .
4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili ,energia nucleare prodotta sul territorio nazionale, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2016
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