Art. 7. Piccole reti isolate 1. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato entro il 30 settembre 1999 su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono dettate le disposizioni relative al funzionamento delle piccole reti isolate. Il regolamento si attiene ai seguenti criteri ed obiettivi:
a) sicurezza, efficienza ed economicita' del servizio;
b) sviluppo, ove possibile, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;
a) sicurezza, efficienza ed economicita' del servizio;
b) sviluppo, ove possibile, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;