Articolo 18 - Accordo della Legge 7 gennaio 1992, n. 28
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28 gennaio 1992
ARTICOLO 18
Norme regolanti i Servizi Postali
a. La corrispondenza del Centro ed oggetti postali ufficiali possono essere spediti o ricevuti attraverso i Servizi Postali Italiani a condizioni da stabilirsi in accordo tra le Autorita' Postali e delle Telecomunicazioni ed il Centro.
b. Il Centro avra' diritto di spedire e ricevere messaggi in cifra e di spedire e ricevere corrispondenza e pacchi ufficiali a mezzo corriere od in contenitori sigillati e godra' di quei privilegi ed immunita' quali sono applicabili per i corrieri e bagagli diplomatici. La corrispondenza ed i pacchi ufficiali non saranno soggetti a censura o ispezione doganale a condizione che:
(i) I pacchi abbiano un sigillo ufficiale, un esemplare del quale, approvato dalla NATO, sara' inviato al Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Dogane e Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, Direzione Centrale Servizi Postali.
(ii) Essi siano accompagnati da corrieri, come previsto nel paragrafo 3 dell'Articolo XI dell'Accordo.
c. La corrispondenza e i pacchi non ufficiali spediti dal od indirizzati al Centro od al suo personale tramite il Servizio Postale Italiano debbono essere "debitamente affrancati nel paese di origine in accordo con le norme della Convenzione e i regolamenti della Unione Postale Universale".
d. Lettere o pacchi spediti dal od indirizzati al Centro od ai suoi membri tramite il Servizio Postale Italiano, che non soddisfino le condizioni specificate nel precedente paragrafo b., saranno soggetti ad ispezione Doganale. Inoltre, gli oggetti contenuti in lettere o pacchi indirizzati a membri del Centro sono soggetti a Dazi Doganali.
e. Mediante accordi con il Ministero della Difesa, Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e Ministero delle Finanze, il Centro puo', a proprie spese, porre in essere uno speciale ufficio postale militare integrato.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1992
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