Articolo 10 della Legge 19 gennaio 1942, n. 24
Articolo 9Articolo 11
Versione
3 marzo 1942
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Versione
22 dicembre 2008
Art. 10. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Entrata in vigore il 22 dicembre 2008
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