Articolo 5 del Decreto-legge 1 settembre 1995, n. 368
Articolo 4Articolo 6
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2 novembre 1995
Art. 5. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI
SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 8 AGOSTO 1996, N. 427
Entrata in vigore il 2 novembre 1995
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