Art. 10. 1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079 , come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826 , dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947 , dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477 , e' sostituita dalla seguente:
'TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)
Per ogni lire 100.000
o frazione di
lire 100.000
a) Conclusi direttamente tra i
contraenti o con l'intervento di
soggetti diversi da quelli di cui alle
lettere b) e c):
1) azioni, quote e partecipazioni in
societa' di ogni tipo 140
2) valori in moneta o verghe (**) 100
3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni 16
b) Conclusi direttamente tra banchieri
e privati, o con l'intervento di agenti
di cambio o banche iscritte all'albo di
cui al regio-decreto legge 20 dicembre
1932, n. 1607 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 aprile
1933, n. 504 , o commissionarie di borsa
o societa' di intermediazione mobiliare:
1) azioni, quote e partecipazioni in
societa' di ogni tipo 50
2) valori in moneta o verghe (**) 90
3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni (***) 9 (****)
c) Conclusi tra agenti di cambio o
societa' di intermediazione mobiliare:
1) azioni, quote e partecipazioni in
societa' di ogni tipo 12
2) valori in moneta o verghe (**) 40
3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni (***) 9 (****)
(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto e' stabilito in lire 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c), aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo per i quali l'importo e' stabilito in lire 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a lire 400.000.
(**) Sono esenti i contratti per contanti.
(***) Sono esenti i contratti di trasferimento di titoli di Stato conclusi nell'ambito di mercati regolamentati.
(****) L'importa dovuta non puo' superare l'importo di lire 1.800.000'.
1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 435)) .
2. La tassa puo' essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.
2-bis. Le aliquote stabilite dall' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , sono unificate allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore a 18 mesi dall' articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modifica zioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , e' ridotta allo 0,05 per cento e si applica anche alle operazioni non rientranti nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 277 . Le disposizioni precedenti si applicano ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-ter. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988.
'TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)
Per ogni lire 100.000
o frazione di
lire 100.000
a) Conclusi direttamente tra i
contraenti o con l'intervento di
soggetti diversi da quelli di cui alle
lettere b) e c):
1) azioni, quote e partecipazioni in
societa' di ogni tipo 140
2) valori in moneta o verghe (**) 100
3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni 16
b) Conclusi direttamente tra banchieri
e privati, o con l'intervento di agenti
di cambio o banche iscritte all'albo di
cui al regio-decreto legge 20 dicembre
1932, n. 1607 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 aprile
1933, n. 504 , o commissionarie di borsa
o societa' di intermediazione mobiliare:
1) azioni, quote e partecipazioni in
societa' di ogni tipo 50
2) valori in moneta o verghe (**) 90
3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni (***) 9 (****)
c) Conclusi tra agenti di cambio o
societa' di intermediazione mobiliare:
1) azioni, quote e partecipazioni in
societa' di ogni tipo 12
2) valori in moneta o verghe (**) 40
3) titoli di Stato o garantiti,
obbligazioni (***) 9 (****)
(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto e' stabilito in lire 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c), aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo per i quali l'importo e' stabilito in lire 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a lire 400.000.
(**) Sono esenti i contratti per contanti.
(***) Sono esenti i contratti di trasferimento di titoli di Stato conclusi nell'ambito di mercati regolamentati.
(****) L'importa dovuta non puo' superare l'importo di lire 1.800.000'.
1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 435)) .
2. La tassa puo' essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni.
2-bis. Le aliquote stabilite dall' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , sono unificate allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore a 18 mesi dall' articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modifica zioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , e' ridotta allo 0,05 per cento e si applica anche alle operazioni non rientranti nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 277 . Le disposizioni precedenti si applicano ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-ter. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988.