Articolo 13 del Decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70
Articolo 12 bis
Versione
14 marzo 1988
>
Versione
14 maggio 1988
Art. 13. (( 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in lire 1.110 miliardi per l'anno 1988, in lire 740 miliardi per l'anno 1989 e in lire 885 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Detrazioni IRPEF'.
2. All'onere di cui all'articolo 4, commi 3- ter e 3-quater, valutato in lire 50 miliardi annui per gli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento 'Esenzione di imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso Paesi in via di sviluppo'. I relativi rimborsi sono effettuati a decorrere dal 1>
gennaio 1989.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ))
Entrata in vigore il 14 maggio 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente