Articolo 4 del Decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70
Articolo 3Articolo 5
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14 marzo 1988
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14 maggio 1988
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27 luglio 1988
Art. 4. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 49 e' aggiunta la seguente lettera: " f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349 .";
b) al comma 8 dell'articolo 50 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.".
2. Al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si considerano altresi' effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349 .".
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 1973, e, ai fini delle imposte sui redditi, dal periodo di imposta iniziato successivamente al 31 dicembre 1987. Si applica l' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42 .
3-bis. All'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , le parole: 'lettere a) e g)' sono sostituite dalle seguenti: 'lettere a), d) e g)'.
3-ter. All'articolo 17, comma 1, del suddetto testo unico ((con effetto dal 17 luglio 1986,)) , le parole da: 'Per la indennita'' fino a: 'versato al Fondo predetto' sono sostituite dalle seguenti: 'L'ammontare netto delle indennita' equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza'.
3-quater. All'articolo 17, comma 2, del suddetto testo unico, con effetto dal 17 luglio 1986, dopo le parole: 'agli effetti del comma 1', sono aggiunte le seguenti: 'L'ammontare netto e' costituito dall'importo dell'indennita' che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennita' spettante'.
Entrata in vigore il 27 luglio 1988
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