2. Il classamento delle unita' immobiliari urbane site in zone censuarie o in comuni nei quali il quadro di tariffa alla data del classamento stesso non e' stato integrato a norma dell'articolo 64 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, puo' essere effettuato anche per comparazione con il quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comune della medesima provincia che abbia analoghe caratteristiche socio-economiche e di tipologia edilizia; negli atti deve essere annotato che il classamento e' stato effettuato per comparazione, con l'indicazione della zona censuaria o del comune di riferimento.
3. Gli uffici tecnici erariali, avvalendosi eventualmente dei propri sistemi di elaborazione dati, possono provvedere alle notificazioni anche a mezzo del servizio postale. La notificazione e' eseguita con raccomandata, con avviso di ricevimento, con tassa di spedizione a carico, nel luogo ove il destinatario ha il domicilio fiscale o la residenza; si applicano le disposizioni degli articoli 4, commi terzo e quarto, 7, 8 e 12, ultimo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 . Le notificazioni possono essere altresi' eseguite presso gli stessi uffici a cura di funzionari all'uopo delegati, mediante consegna nelle mani del dichiarante o del soggetto titolare di diritti reali sull'immobile cui l'atto si riferisce o di un suo legale rappresentante.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, saranno approvati i modelli da adottare per le notificazioni a mezzo del servizio postale di cui al comma 3.