Articolo 9 del Decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70
Articolo 8Articolo 10
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14 marzo 1988
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14 maggio 1988
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29 gennaio 1989
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27 aprile 1989
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3 dicembre 1989
Art. 9. 1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , delle comunita' montane, delle unita' sanitarie locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle camere di commercio, degli enti porto e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione, la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque gia' adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilita' prevista per gli enti pubblici suddetti.
1-bis. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte degli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell' articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 , nella gestione speciale di cui all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 , agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988. (4) (5) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 28 novembre 1988, n. 511 , convertito, con modificazioni
dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20 , ha disposto (con l'art. 10, comma 2)che "Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 70 del 1988 , convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1988 , e' prorogato al 30 giugno 1989." --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 2 marzo 1989, n. 66 , convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 1989, n. 144 , ha disposto (con l'art. 22-bis, comma 1) che "Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall' articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 , e prorogato al 30 giugno 1989 dall' articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 , converito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi. "
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 settembre 1989, n. 332 , convertito, con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989, n. 384 ha disposto (con l'art. 4-ter, comma 1) che i termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, dall' articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 , sono differiti al 31 dicembre 1990.
Entrata in vigore il 3 dicembre 1989
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