Articolo 1 del Decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70
Articolo 2
Versione
14 marzo 1988
Art. 1. 1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' elevato per l'anno 1988 a lire 516 mila.
2. L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, e' elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila; conseguentemente, nel comma 2 dell'articolo 13 dello stesso testo unico le parole "lire 156 mila" sono sostituite dalle parole: "lire 228 mila". Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono all'applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Entrata in vigore il 14 marzo 1988
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