Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 dicembre 1961
Art. 2.
Agli effetti dell' art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 , le Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, delle poste e telecomunicazioni e dei monopoli di Stato in luogo della responsabilita' e degli obblighi stabiliti dallo stesso art. 3 a carico degli imprenditori, sono tenute ad inserire nei contratti di appalto clausole che assicurino al personale delle imprese il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria durante l'esecuzione dell'appalto.
In presenza di piu' contratti collettivi per la stessa categoria, l'obbligo della inserzione deve riflettere le clausole del contratto piu' favorevole.
Il trattamento economico non potra' comunque essere inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti dalle anzidette Amministrazioni, ove esista piena corrispondenza di mansioni.
Agli effetti del comma precedente, il raffronto economico va riferito allo stipendio o paga base del personale dipendente da ciascuna delle predette Amministrazioni autonome ed alla paga tabellare del contratto collettivo di lavoro della categoria, in relazione al criterio della corrispondenza di mansioni, fermo restando nelle altre voci retributive. Il trattamento previsto dall'anzidetto contratto collettivo.
Le predette Amministrazioni autonome devono dare comunicazione dei contratti di appalto ai competenti Ispettorati del lavoro, per la vigilanza sugli adempimenti delle imprese appaltatrici nei confronti dei lavoratori dipendenti. L'Ispettorato del lavoro, sentita la competente Amministrazione autonoma, accerta se nei contratti stessi sussistano gli effettivi requisiti, oggettivi e soggettivi, dell'appalto.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1961
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