Articolo 6 della Legge 12 dicembre 1971, n. 1133
Articolo 5Articolo 7
Versione
18 gennaio 1972
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Versione
2 agosto 1977
Art. 6.
Per l'acquisizione degli immobili necessari alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, si applicano le norme previste dalla legge 30 ottobre 1971, n. 865 .
La scelta delle aree non conforme alle previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione approvati o adottati e' disposta con deliberazione del consiglio comunale, previo parere di una commissione composta dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, da un funzionario del Ministero di grazia e giustizia, appartenente alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena e da un funzionario del Ministero, dei lavori pubblici.
Tale delibera, da adottarsi entro 60 giorni dalla richiesta del Ministero dei lavori pubblici, costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale od al programma di fabbricazione a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni ed integrazioni.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 1 LUGLIO 1977, N.404))
Entrata in vigore il 2 agosto 1977
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