Articolo 29 del Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50
Articolo 28Articolo 30
Versione
16 giugno 2019
Art. 29. Autorizzazione di messa in servizio
di sottosistemi strutturali e di veicoli 1. Per poter aprire al pubblico esercizio linee ferroviarie nuove, rinnovate o ristrutturate, o parti di esse, ogni soggetto che gestisce l'infrastruttura, deve ottenere da parte dell'ANSFISA un'autorizzazione di messa in servizio dei sottosistemi strutturali che lo compongono.
2. Per poter circolare su tali reti, un veicolo ottiene un'autorizzazione di messa in servizio da parte dell'ANSFISA.
3. Le richieste di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2, nonche' la relativa documentazione allegata, sono redatte in lingua italiana.
Entrata in vigore il 16 giugno 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente