Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 aprile 1995 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 aprile 1995 |
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il il trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 3 luglio 1991.
- Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, del trattato stesso.
- Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministro degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.