Articolo 4 del Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 marzo 1985
Art. 4.


Il fondo di previdenza provvede:
1) a corrispondere una indennita' agli iscritti al fondo di cui al precedente art. 1, quando cessano di far parte per qualsiasi causa del personale del Ministero delle finanze, o agli aventi diritto indicati nel successivo art. 8 se gli iscritti sono deceduti durante il servizio;
2) a corrispondere agli iscritti che ne facciano domanda, nei casi di documentato e grave bisogno finanziario, una anticipazione sulla indennita', in relazione all'anzianita' di servizio prestato alle dipendenze del Ministero delle finanze, nel limite della somma disponibile di cui alla lettera b) del successivo art. 5;
3) a corrispondere sovvenzioni, contributi ed altre prestazioni assistenziali nelle misure stabilite annualmente dal consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 5 marzo 1985
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