Legge 23 dicembre 1996, n. 664

Commentari2

  • 1Circolare del 11/11/1997 n. 82 - Min. Tesoro
    Min. Tesoro · 11 novembre 1997

    Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alle amministrazioni centrali dello Stato Alle ragionerie centrali presso le amministrazioni centrali dello Stato Ai servizi ed uffici di ragioneria presso le amministrazioni ed aziende autonome dello Stato Alle ragionerie regionali dello Stato Alle ragionerie provinciali dello Stato All\'amministrazione centrale della Banca d\'Italia (servizio rapporti col Tesoro) Al magistrato alle acque - Venezia, al magistrato per il Po ed al rispettivo ufficio di ragioneria - Parma Alle sezioni e procure regionali della Corte dei conti Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del magistrato per il Po - Parma Ai tribunali …

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  • 2Circolare del 03/04/1997 n. 28 - Min. Tesoro
    Min. Tesoro · 3 aprile 1997

    Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri A tutte le amministrazioni autonome A tutte le ragionerie centrali presso i Ministeri e le amministrazioni autonome e, per conoscenza: Alla Corte dei conti 1. Anche nel decorso 1996, l\'azione di risanamento della finanza pubblica ha ottenuto importanti risultati: sulla base dei dati provvisori, l\'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (deficit), rilevante ai fini della valutazione di convergenza prevista nel trattato di Maastricht si e\' attestato intorno al 6,7 per cento del prodotto interno lordo, rispetto al 6,9 per cento del 1995; l\'avanzo primario ha superato il 4 per cento del PIL; e\' …

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Giurisprudenza11

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  • 1Trib. Udine, sentenza 21/01/2025, n. 25
    Provvedimento: R.G.L. 664/24 TRIBUNALE DI UDINE VERBALE D'UDIENZA All'udienza del 21.01.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, sono presenti l'avv. Fortunato Cont Niro per parti ricorrenti e la dott.ssa Silvia Tacus per . L'avv. Fortunato Niro insiste per l'accoglimento del ricorso, precisando che le conclusioni contengono un errore materiale laddove si fa riferimento all'anno scolastico 2020/2021 anziché all'anno scolastico 2019/2020 per come allegato nel corpo del ricorso. CP_2 La dott.ssa Silvia Tacus si richiama alla memoria di costituzione. Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della …
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    • art. 1, comma 121, L. 107/2015·
    • disapplicazione normativa nazionale·
    • carta del docente·
    • principio di non discriminazione·
    • giurisdizione del giudice del lavoro·
    • supplenze annuali e fino al termine attività didattiche·
    • clausola 4 Accordo Quadro 1999/70/CE·
    • diritto-dovere di formazione·
    • discriminazione docenti a tempo determinato·
    • interpretazione costituzionalmente orientata

  • 2TAR Palermo, sez. V, sentenza 26/08/2024, n. 2477
    Provvedimento: Pubblicato il 26/08/2024 N. 02477/2024 REG.PROV.COLL. N. 01000/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2022, proposto da MA NO, rappresentato e difeso dagli avvocati Santo Botta, Marta Savoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Carini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Fonti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per l'annullamento a) del provvedimento …
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    • legittimità diniego·
    • accesso agli atti·
    • carenza documentale·
    • silenzio assenso·
    • art. 34 co. 3 c.p.a.·
    • cessazione materia del contendere·
    • integrazione documentale·
    • soccombenza virtuale·
    • condono edilizio

  • 3Trib. Messina, sentenza 18/04/2024, n. 756
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA – Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato in esito al deposito di note scritte la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2591/2019 r.g. e vertente tra (c.f. ), con domicilio eletto a Messina presso lo Parte_1 CodiceFiscale_1 studio dell'avv. Gabriele Sottile che ne ha la rappresentanza e difesa per procura in atti, ricorrenti e con sede a Roma (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Doa e Stefania Sotgia del …
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    • invalidità civile al 100%·
    • pensione di invalidità civile·
    • ripristino pensione·
    • decreto di omologa·
    • art. 445 bis c.p.c.·
    • interessi legali e rivalutazione monetaria·
    • spese del giudizio·
    • requisiti socio-economici·
    • art. 16 l. n. 412/1991

  • 4Trib. Potenza, sentenza 27/11/2023, n. 1555
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3585/2013 R.G., avente ad oggetto “ titoli di credito”, vertente T R A e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Luisa Mancuso, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliati, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; OPPONENTI E e, per essa Controparte_1 [...] in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Oliviero, …
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    • fideiussione·
    • ripetizione somme indebitamente pagate·
    • capitalizzazione interessi·
    • CTU·
    • spese di lite·
    • interessi usurari·
    • commissione massimo scoperto·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • anatocismo·
    • onere della prova·
    • compensazione giudiziale·
    • art. 117 TUB

  • 5Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/04/2021, n. 15
    Provvedimento: CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO N° 44/2020 R.G.Lav. Sentenza n°_____ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati : dott. Vincenzo Pupilella - Presidente dott. Margiolina Mastronardi - Consigliere rel. dott. Rita Pasqualina Curci - Consigliere riunita in camera di consiglio in data 15/1/2021, ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito in telematico di note scritte, ex art. 221 D.L. 34/20, convertito, con modificazioni, nella L. 77/2020, la seguente S E N T E N Z A n e l l a c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di CONTROVERSIA INDIVIDUALE DI LAVORO …
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    • licenziamento·
    • obbligo di repechage·
    • giustificato motivo oggettivo·
    • art. 18 Statuto dei Lavoratori·
    • licenziamento ritorsivo·
    • art. 2 D.Lgs. 23/2015·
    • art. 8 D.Lgs. 81/2015·
    • diritto di difesa·
    • mutamento del rito·
    • onere della prova
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata
    e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1997, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
    2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.



    AVVERTENZA:
    In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 31 gennaio 1997 si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
  • Art. 2. (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e
    disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).
    2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997.
    3. Il Ministro del tesoro, altresi', e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400 , concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
    4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell' articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
    5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .
    6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, sui fondi iscritti al capitolo 7900 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396 .
    7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 1282 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. (1)
    8. In attuazione di quanto disposto dall' articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997, possono essere ripartite - in relazione al tipo di intervento previsto - con decreti del Ministro del tesoro, tra appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.
    9. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al capitolo 3821 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 1997, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea. (( 10-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1997 delle somme relative al fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994 o negli anni 1995, 1996 e 1997 )) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 1) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997.
  • Art. 3. (Stato di previsione del Ministero del tesoro
    e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
    2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza a cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6685, 6741, 6742, 6743, 6771, 6773, 6857, 6864, 6876, 9004, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
    3. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1997, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145 . (( 4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 66.000 miliardi )) 5. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all' articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227 , e' fissato, per l'anno finanziario 1997, in lire 18.000 miliardi.
    6. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227 , e succes- sive modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1997, in lire 12.000 miliardi.
    7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza a cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzioni ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
    8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6805 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.
    9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonche' ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione degli interessi da pagare su certificati di credito del tesoro denominati in European Currency Units (ECU). (( 10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7 , 8 , 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.086 miliardi, lire 900 miliardi, lire 400 miliardi e lire 8.000 miliardi )) 11. Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
    12. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3 annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
    13. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall' articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
    14. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
    15. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1996 sono riferiti alla competenza dell'anno 1997 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.
    16. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , il Ministro del tesoro su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997.
    17. Le somme iscritte ai capitoli 6771, 6879, 9011 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
    18. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 6683, 6771 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
    19. Ai fini dell'attuazione dell' articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti i criteri e le procedure per l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo schema del regolamento e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    20. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all' articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 . Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della citata legge n. 15 del 1992 .
    21. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all' articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 . Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della legge n. 36 del 1994 .
    22. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1997, delle somme affluite all'entrata del bilancio per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
    23. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell' articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle somme versate all'entrata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.