Articolo 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 297
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 settembre 1998
Art. 3. Prove di esame 1. Superati gli accertamenti psicofisici ed attitudinali i candidati sono chiamati a sostenere una prova scritta vertente su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale e di diritto penitenziario ed un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta.
2 Il colloquio verte, oltre che su elementi di diritto penale, di diritto processuale penale e di diritto penitenziario, oggetto della prova scritta, anche su elementi di ordinamento dell'amministrazione penitenziaria, elementi di diritto costituzionale, elementi di diritto amministrativo ed elementi di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
3. Il colloquio non si intende superato se il candidato non avra' riportato almeno la votazione di sei decimi.
4. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco.
5. Ai candidati che superano la prova facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0.50, che va' aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.
6. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
Entrata in vigore il 4 settembre 1998
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