Articolo 5 del Decreto 21 luglio 1998, n. 297
Articolo 4Articolo 6
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4 settembre 1998
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25 marzo 2000
Art. 5. Prove di esame 1. Per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo della polizia penitenziaria, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, i candidati in possesso dei requisiti previsti dall' articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , sono chiamati a sostenere una prova scritta vertente su elementi di diritto penale e di diritto penitenziario e un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta.
2. Il colloquio verte, oltre che sugli elementi di diritto penale e di diritto penitenziario oggetto della prova scritta, anche su, nozioni di diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attivita' di polizia giudiziaria, su nozioni di diritto costituzionale e di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
3 . Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.
4. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco.
5. Ai candidati che superano la prova facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.
6. La votazione complessiva e' data dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione.
(( 6-bis. Qualora il numero dei candidati superi le 1.500 unita', le prove d'esame di cui i precedenti commi 1 e 2 possono essere precedute da una prova preliminare consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle citate prove d'esame. Le modalita' di espletamento della prova preliminare sono disciplinate conformemente alle previsioni contenute nel precedente articolo 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7)) .
Entrata in vigore il 25 marzo 2000
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