Articolo 9 del Decreto 21 luglio 1998, n. 297
Articolo 8
Versione
4 settembre 1998
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10 agosto 2013
Art. 9. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , e successive modifiche ed integrazioni ((Sono da ritenere comunque applicabili le previsioni dell'art. 9, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni)) .
Entrata in vigore il 10 agosto 2013
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