Articolo 8 del Decreto 21 luglio 1998, n. 297
Articolo 7Articolo 9
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4 settembre 1998
Art. 8. Corso di formazione 1. I vincitori del concorso devono frequentare il corso di formazione previsto dall' art. 28, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 , articolato in moduli didattici, con cadenza bimestrale, di contenuto teorico e di tecnica operativa. Le materie di insegnamento vengono individuate nelle aree tematiche relative al sistema penale, al sistema penitenziario, al sistema organizzativo centrale e periferico, alle cognizioni tecniche che connotano la professionalita' e il ruolo dell'ispettore con particolare riguardo ai metodi e alla organizzazione dei servizi della sicurezza, del trattamento penitenziario ed alla gestione delle risorse umane.
2. Le aree tematiche di cui al precedente comma saranno articolate secondo i programmi di cui all'allegato a) per il sistema penale, all'allegato b), per il sistema penitenziario, all'allegato c) per il sistema organizzativo centrale e periferico, agli allegati d), e), f) per quanto attiene alle cognizioni tecniche che connotano la professionalita' e il ruolo dell'ispettore con particolare riguardo ai metodi e alla organizzazione dei servizi della sicurezza, del trattamento penitenziario ed alla gestione delle risorse umane.
Entrata in vigore il 4 settembre 1998
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