Articolo 4 bis del Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
Articolo 4Articolo 4 ter
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5 agosto 2009
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25 novembre 2009
Art. 4-bis. (Disposizioni in materia di trasporto pubblico). 1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorita' competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/ 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle societa' che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, (( paragrafi 2, 4 e 5)) , e all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica e' fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.
Entrata in vigore il 25 novembre 2009
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