3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 14 DICEMBRE 2010, N. 218)) . ((15)) 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla poverta', nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all' articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 , a decorrere dall'anno 2010 e' autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307 ------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 , nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 , ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 . I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".