Articolo 1 del Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78
Articolo 1 bis
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1 luglio 2009
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5 agosto 2009
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26 marzo 2015
Art. 1. Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali 1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attivita' produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attivita' del progetto puo' avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione. (16) (26) (31) (32)
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base
dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e' sostituito dal seguente:
"511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all' articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , come modificato dall' articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , per le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987, n.
40 , e' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 , e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalita', termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40 , come modificato dall' articolo 20-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 ".
5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa
integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita', di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 , convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 , e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.
6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta' di cui all' articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 , e' aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ., trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto. (16) (26)(33) ((37)) 7. All' articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5 , convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono aggiunti i seguenti periodi: "L'incentivo di cui al primo periodo e' erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo, avviare un'attivita' autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformita' alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, o di sospensione ai sensi dell' articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , e successive modificazioni, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all' articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 .". PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102 .
8. In via sperimentale per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, al
lavoratore gia' percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo, per avviare un'attivita' autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformita' alla normativa vigente, e' liquidato il relativo trattamento per un numero di mensilita' pari a quelle deliberate e non ancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore e' liquidato altresi', nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all' articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , il trattamento di mobilita' per dodici mesi al massimo. In ogni caso, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all' articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 , e successive modificazioni.
8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita' e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.
8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l'anno 2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all' articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , puo' essere, in via alternativa a quanto previsto dallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 185 del 2008 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 .

------------- AGGIORNAMENTO (16)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 33)
che "L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , e' prorogato per l'anno 2011 nel limite di 80 milioni di euro" e che "L'intervento a carattere sperimentale di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , e' prorogato per l'anno 2011 nel limite di 50 milioni di euro con le modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". ------------ AGGIORNAMENTO (26)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 , ha disposto (con l'art. 33, comma 24) che "L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , e' prorogato per l'anno 2012 nel limite di 80 milioni di euro." e che "L'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , e' prorogato nell'anno 2012 nel limite di spesa di 30 milioni di euro con le modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze." ------------ AGGIORNAMENTO (31)
Il Decreto 25 gennaio 2012 (in G.U. 11/08/2012, n. 187) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi dell' art. 1, comma 33, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 , l'intervento di cui all' art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 , e' prorogato fino al 31 dicembre 2011, nel limite di spesa di 50 milioni di euro". ------------ AGGIORNAMENTO (32)
Il Decreto 16 luglio 2012 (in G.U. 31/10/2012, n. 255) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi dell' art. 33, comma 24, della legge 12 novembre 2011, n. 183 , l'intervento di cui all' art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 , e' prorogato fino al 31 dicembre 2012, nel limite di spesa di 30 milioni di euro". ------------ AGGIORNAMENTO (33)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 , ha disposto (con l'art. 1, comma 256) che "L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 , e' prorogato per l'anno 2013 nel limite di 60 milioni di euro." --------------- AGGIORNAMENTO (37)
Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) che " L'intervento di cui all' articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 , e' prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro".
Entrata in vigore il 26 marzo 2015
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