Articolo 2 - Statuto dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 ottobre 1963
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Versione
13 luglio 1972
Art. 2.


((L'Istituto attua la previdenza e l'assistenza a favore dei giornalisti iscritti non a titolo provvisorio, nell'elenco professionisti dell'albo professionale tenuto dall'Ordine dei giornalisti, nonche' dei rispettivi familiari a loro carico, nelle forme, alle condizioni e nei limiti previsti dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti))
Entrata in vigore il 13 luglio 1972
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