Articolo 3 del Decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 giugno 1996
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Versione
25 giugno 1997
Art. 3. Appuramento del DAA 1. Il buon fine di ogni spedizione di prodotti in regime sospensivo e' appurato dallo speditore con la ricezione del terzo esemplare del DAA contenente, nell'apposita casella C, l'attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante.
2. L' attestazione di cui al comma 1 e' soggetta al visto dell'ufficio finanziario competente sull'impianto destinatario, e cioe', a seconda dei casi, dell'UTF, dell'ufficio finanziario di fabbrica o della dogana, per i trasferimenti di merce aventi termine nel territorio dello Stato, e, se previsto, dell'autorita' fiscale del Paese comunitario di destinazione. (( Il visto apposto dall'ufficio finanziario sull'esemplare n. 3 del DAA ha valore di presa d'atto e di attestazione di conformita' del suddetto esemplare con l'esemplare n. 4. ))
Entrata in vigore il 25 giugno 1997
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