Articolo 9 del Decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 giugno 1996
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Versione
25 giugno 1997
Art. 9. Documento di accompagnamento semplificato 1. La circolazione degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche ad accisa assolta, di cui all'articolo 12 del testo unico, e dell'alcole denaturato con denaturante generale, fatto salvo quanto disposto al comma 2, avviene con scorta del "Documento di Accompagnamento Semplificato", d'ora in avanti indicato con la sigla "DAS", di cui al Regolamento (CEE) n. 3649/92, della Commissione, del 17 dicembre 1992. Esso puo' consistere:
a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 3649/92;
b) ovvero in un documento commmerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di riquadro, previste per il documento amministrativo.
2. Per i trasferimenti ad altri Paesi comunitari di prodotti ad accisa assolta l'emissione del DAS e' prescritta per qualsiasi quantitativo, a meno che non si tratti di prodotti acquistati e trasportati dai privati, nei limiti previsti dall'articolo 11 del testo unico. Non e' del pari prescritta, entro i suddetti limiti, la scorta del DAS per i prodotti acquistati in altri paesi membri da privati e da essi trasportati. Nelle movimentazioni fra operatori nazionali il DAS sostituisce le bollette di legittimazione mod. C 39 e C 62, il documento di cui all' articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161 , ed i certificati di provenienza mod. H-ter 7, H-ter 16 e H-ter 16-bis in tutti i casi in cui tali documenti sono previsti.
Per gli altri casi di trasferimenti di prodotti ad accisa assolta, ivi compresi i prodotti di cui all'articolo 62, commi 1, 2 e 6, nonche' dei prodotti di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico e delle profumerie alcoliche, fatte salve le disposizioni in materia di tutela agricola, puo' essere utilizzato il DAS in sostituzione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , quando tale documento sia previsto. (( Ai fini del circolazione, le merci contenenti alcole o prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208, esenti, denaturati o non denaturati, non sono considerate sottoposte al regime delle accise. ))
Entrata in vigore il 25 giugno 1997
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