Articolo 95 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
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15 novembre 1990
Art. 95. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 30)
Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente 1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.
Entrata in vigore il 15 novembre 1990
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