Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 7Articolo 9
Versione
15 novembre 1990
Art. 8. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 4, comma 1)
Opposizione alle ispezioni. Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:
a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 6;
b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;
c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 7.
Nota all'art. 8:
- L'art. 7 del testo unico corrisponde all' art. 5 della legge n. 685/1975 .
Entrata in vigore il 15 novembre 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente