Articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 28Articolo 31
Versione
15 novembre 1990
Art. 30. Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 30 - legge 26 giugno 1990, n. 162 art. 32, comma 1)
Eccedenze di produzione 1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantita' consentite purche' siano denunciate al Ministero della sanita' entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.
2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.
3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantita' superiore a quelle consentite o tollerate e' punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni. Nota all' art. 30 :
- L' art. 30 della legge n. 685/1975 , prevedeva originariamente la reclusione fino ad un anno o la multa fino a lire 2 milioni; per i successivi aumenti della pena pecuniaria si veda la nota all'art. 28.
Entrata in vigore il 15 novembre 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente