Articolo 72 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 71Articolo 73
Versione
15 novembre 1990
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Versione
15 luglio 1993
Art. 72. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1)
Attivita' illecite 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE)) .
2. E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope ((...)) , debitamente prescritti secondo le necessita' di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.
Entrata in vigore il 15 luglio 1993
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