Art. 37. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 37)
Autorizzazione al commercio all'ingrosso 1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanita', separatamente per ciascun deposito o filiale.
2. Il Ministero della sanita' accerta l'idoneita' dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.
3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
4. La domanda corredata da certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:
a) le generalita' del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;
b) le generalita' della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall' articolo 188- bis del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ;
c) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercitato con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla
spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la
indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali; d) le sostanze, i prodotti e le specialita' medicinali che si
intende commerciare.
5. Il Ministro della sanita', previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.
Nota all' art. 37 :
- L' art. 188- bis del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con R.D. n. 1265/1934 , aggiunto dall'art. 5 della legge 1 maggio 1941, n. 422, e' cosi' formulato:
"Art. 188- bis. - Ogni deposito o magazzino nel quale si eserciti il commercio all'ingrosso di prodotti chimici usati in medicina e preparati farmaceutici deve essere diretto da un laureato in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o diplomato in farmacia, iscritto all'albo professionale, che assume la responsabilita' del funzionamento dell'esercizio ai fini igienici e sanitari.
Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura del deposito o magazzino. Il provvedimento del prefetto e' definitivo".
La sanzione dell'ammenda di cui al penultimo comma dell'articolo sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall' art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 e' stata abrogata dall' art. 42, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.
La misura minima e massima della sanzione di cui sopra e' stata successivamente moltiplicata prima per due ( D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679 ), poi per otto ( D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250 ), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti ( art. 3, legge 12 luglio 1961, n. 603 ) e infine per cinque ( legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma , in relazione all'art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire quarantamila a lire quattrocentomila".
Autorizzazione al commercio all'ingrosso 1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanita', separatamente per ciascun deposito o filiale.
2. Il Ministero della sanita' accerta l'idoneita' dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.
3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
4. La domanda corredata da certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:
a) le generalita' del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;
b) le generalita' della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall' articolo 188- bis del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ;
c) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercitato con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla
spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la
indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali; d) le sostanze, i prodotti e le specialita' medicinali che si
intende commerciare.
5. Il Ministro della sanita', previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.
Nota all' art. 37 :
- L' art. 188- bis del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con R.D. n. 1265/1934 , aggiunto dall'art. 5 della legge 1 maggio 1941, n. 422, e' cosi' formulato:
"Art. 188- bis. - Ogni deposito o magazzino nel quale si eserciti il commercio all'ingrosso di prodotti chimici usati in medicina e preparati farmaceutici deve essere diretto da un laureato in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o diplomato in farmacia, iscritto all'albo professionale, che assume la responsabilita' del funzionamento dell'esercizio ai fini igienici e sanitari.
Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura del deposito o magazzino. Il provvedimento del prefetto e' definitivo".
La sanzione dell'ammenda di cui al penultimo comma dell'articolo sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall' art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 e' stata abrogata dall' art. 42, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.
La misura minima e massima della sanzione di cui sopra e' stata successivamente moltiplicata prima per due ( D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679 ), poi per otto ( D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250 ), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti ( art. 3, legge 12 luglio 1961, n. 603 ) e infine per cinque ( legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma , in relazione all'art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire quarantamila a lire quattrocentomila".