Articolo 117 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 115Articolo 120
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15 novembre 1990
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28 febbraio 2006
Art. 117. (( (Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali). )) (( 1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l'accesso degli enti autorizzati all'istituto dell'accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attivita' di prevenzione, cura, certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell' articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni.
2. L'esercizio delle attivita' di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e' subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui all' articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 , e successive modificazioni ))
Entrata in vigore il 28 febbraio 2006
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