Articolo 97 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 100Articolo 102
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9 ottobre 2010
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3 dicembre 2020
Art. 97. (( (Attivita' sotto copertura).

1. Per lo svolgimento delle attivita' sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni))
Entrata in vigore il 3 dicembre 2020
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