Articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 25 bisArticolo 28
Versione
15 novembre 1990
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28 febbraio 2006
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Versione
21 maggio 2014
Art. 26. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26)
Coltivazioni e produzioni vietate (( 1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e' vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea. )) 2. Il Ministro della sanita' puo' autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.

------------- AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica del comma 1 del presente articolo).
Entrata in vigore il 21 maggio 2014
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