Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 5Articolo 7
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15 novembre 1990
Art. 6. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 4)
Modalita' della vigilanza 1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e' esercitata dal Ministero della sanita'.
2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.
3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 29.
4. Il Ministero della sanita' puo' disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.
5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanita' puo' avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facolta' di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attivita' previste dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente testo unico.
6. La Guardia di finanza puo' eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attivita' illecite.
Entrata in vigore il 15 novembre 1990
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