Articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 65Articolo 68
Versione
15 novembre 1990
Art. 67. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 67)
Perdita, smarrimento o sottrazione 1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla piu' vicina autorita' di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanita'.
2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all'autorita' sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
Entrata in vigore il 15 novembre 1990
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