Articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 35Articolo 37
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15 novembre 1990
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28 febbraio 2006
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21 maggio 2014
Art. 36. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 36)
Autorizzazione all'impiego 1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, purche' regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanita', secondo le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili. (34) ((35)) 2. Il Ministero della sanita' accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.
3. Il decreto di autorizzazione e' valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonche' per la vendita dei prodotti ottenuti. (34) ((35)) 4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

------------- AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica dei commi 1 e 3 del presente articolo). ------------- AGGIORNAMENTO (35)
Il D.L. 20 marzo 2014, n. 36 , convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79 , ha disposto (con l'art. 1, comma 8, lettera a)) che al comma 1 del presente articolo "le parole: «I, II, III, IV e V» sono soppresse".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 8, lettera b)) che al comma 3 del presente articolo "le parole: «delle preparazioni ottenute» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti ottenuti»".
Entrata in vigore il 21 maggio 2014
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