Art. 33. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 33)
Idoneita' dell'officina ai fini della fabbricazione 1. Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo, nonche' di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.
2. Il Ministero della sanita' accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
3. Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.
4. Il Ministero della sanita' accerta, mediante ispezione, l'idoneita' dell'officina anche ai sensi dell' articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni.
5. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
Nota all' art. 33 :
- L' art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con R.D. n. 1265/1934 , come sostituito dall'art. 2 della legge 1 maggio 1941, n. 422, e' cosi' formulato:
"Art. 144. - L'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici e' sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interno, il quale la concede sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' e della corporazione della chimica, tenuta presente l'opportunita' dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio.
L'autorizzazione e' concessa previo accertamento che l'officina, per attrezzatura tecnica e per idoneita' dei locali, dia affidamento per l'ottima qualita' delle produzioni e delle preparazioni e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale.
La mancanza, in qualsiasi momento, di alcune delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione.
E' vietata l'istituzione di nuove officine in diretta comunicazione con le farmacie per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, quando essi non siano destinati ad uso esclusivo della farmacia stessa.
Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia.
E' vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di piu' officine. E' pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina gia' autorizzata di proprieta' del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.
Chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione, ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto e' definitivo".
La sanzione dell'ammenda di cui al penultimo comma dell'articolo sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall' art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 e' stata abrogata dall' art. 42, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.
La misura minima e massima della sanzione di cui sopra e' stata successivamente moltiplicata prima per due ( D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679 ), poi per otto ( D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250 ), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti ( art. 3, legge 12 luglio 1961, n. 603 ) e infine per cinque ( legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma , in relazione all'art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire centomila a lire unmilione".
Idoneita' dell'officina ai fini della fabbricazione 1. Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo, nonche' di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.
2. Il Ministero della sanita' accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
3. Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.
4. Il Ministero della sanita' accerta, mediante ispezione, l'idoneita' dell'officina anche ai sensi dell' articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , e successive modificazioni.
5. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
Nota all' art. 33 :
- L' art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con R.D. n. 1265/1934 , come sostituito dall'art. 2 della legge 1 maggio 1941, n. 422, e' cosi' formulato:
"Art. 144. - L'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici e' sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interno, il quale la concede sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' e della corporazione della chimica, tenuta presente l'opportunita' dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio.
L'autorizzazione e' concessa previo accertamento che l'officina, per attrezzatura tecnica e per idoneita' dei locali, dia affidamento per l'ottima qualita' delle produzioni e delle preparazioni e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale.
La mancanza, in qualsiasi momento, di alcune delle condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione.
E' vietata l'istituzione di nuove officine in diretta comunicazione con le farmacie per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, quando essi non siano destinati ad uso esclusivo della farmacia stessa.
Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia.
E' vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di piu' officine. E' pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina gia' autorizzata di proprieta' del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.
Chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione, ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto e' definitivo".
La sanzione dell'ammenda di cui al penultimo comma dell'articolo sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall' art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 e' stata abrogata dall' art. 42, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.
La misura minima e massima della sanzione di cui sopra e' stata successivamente moltiplicata prima per due ( D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679 ), poi per otto ( D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250 ), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti ( art. 3, legge 12 luglio 1961, n. 603 ) e infine per cinque ( legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma , in relazione all'art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire centomila a lire unmilione".