Articolo 92 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 89Articolo 93
Versione
15 novembre 1990
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Versione
28 febbraio 2006
Art. 92. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1)
Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza 1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non e' possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta (( o all'atto della scarcerazione )) e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.
2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza puo' acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato.
3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento e' data immediata comunicazione al pubblico ministero (( . . . )) competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non e' concessa, emette ordine di carcerazione.
Entrata in vigore il 28 febbraio 2006
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