Articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 82Articolo 84
Versione
15 novembre 1990
Art. 83. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 77)
Prescrizioni abusive 1. Le pene previste dall'art. 73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresi' a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.
Entrata in vigore il 15 novembre 1990
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