Articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 23Articolo 25
Versione
15 novembre 1990
Art. 24. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 22)
Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite 1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23 sono poste a disposizione del Ministero della sanita' che effettuate, se necessario, le analisi, provvede alla loro utilizzazione o distruzione.
2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, e' versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
Entrata in vigore il 15 novembre 1990
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