Articolo 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 75Articolo 78
Versione
15 novembre 1990
Art. 77. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1)
Abbandono di siringhe 1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumita' altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.
Entrata in vigore il 15 novembre 1990
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