Articolo 56 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
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15 novembre 1990
Art. 56. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 56)
Domanda per il permesso di esportazione 1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato e' tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanita'.
2. La domanda deve essere redatta secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita'. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorita' consolari italiane ivi esistenti.
Nota all'art. 56:
- Le modalita' per ottenere il permesso di esportazione sono state stabilite con il decreto ministeriale riportato alla nota all'art. 51.
Entrata in vigore il 15 novembre 1990
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