Articolo 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 78Articolo 81
Versione
15 novembre 1990
>
Versione
28 febbraio 2006
Art. 79. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 17, comma 1)
Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (( 1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14 )) ((34)) 2. Chiunque, avendo la disponibilita' di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a cio' idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con le stesse pene previste nel comma 1.
3. La pena e' aumentata dalla meta' a due terzi se al convegno partecipa persona di eta' minore.
4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.
5. La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con provvedimento motivato dall'autorita' giudiziaria procedente.
6. La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanita', quando l'esercizio e' aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorita' giudiziaria.

--------------- AGGIORNAMENTO (34)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 febbraio 2014, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 5/3/2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (che ha disposto la modifica del comma 1 del presente articolo).
Entrata in vigore il 28 febbraio 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente