Articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 85Articolo 85 bis
Versione
15 novembre 1990
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Versione
26 aprile 1995
Art. 86. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 23, comma 1)
Espulsione dello straniero condannato 1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato. ((7)) 2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato puo' essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.
3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all' art. 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'art. 73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria procedente.

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AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 58 (in G.U. 1a s.s. del 1/3/1995, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosita' sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico".
Entrata in vigore il 26 aprile 1995
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