Articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 73Articolo 75
Versione
15 novembre 1990
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Versione
15 luglio 1993
Art. 76. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DEL REFERENDUM POPOLARE ))
Entrata in vigore il 15 luglio 1993
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