Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Articolo 6Articolo 8
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15 novembre 1990
Art. 7. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 5)
Obbligo di esibizione di documenti 1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonche' i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanita' ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nota all'art. 7:
- L'art. 5 del testo unico corrisponde all' art. 3 della legge n. 685/1975 ; l'art. 6 all'art. 4.
Entrata in vigore il 15 novembre 1990
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